L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED
               AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione  della regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  decreto n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale si e'
ricostituita  per  il  quadriennio 1995-99 la commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;
  Visto  il  verbale dell'8 aprile 1998, pubblicato all'albo pretorio
del  comune di Partinico dal 1o giugno 1998 al 1o settembre 1998, con
il  quale  la  commissione  provinciale  per la tutela delle bellezze
naturali  e  panoramiche  di  Palermo  ha individuato, dopo specifico
sopralluogo,   l'area  definita  dal  piano  regolatore  generale  di
Partinico come B1 di notevole interesse paesaggistico;
  Ritenuto che la ridotta dimensione dell'area delimitata come zona A
dallo  strumento  urbanistico  vigente non appare corrispondente alle
valenze  urbanistico-architettoniche  del  comprensorio e include, in
particolare,   i   consistenti  manufatti  con  connotazioni  storico
tipologiche  del  primo  novecento  i quali, al contrario, sono stati
inseriti dal piano regolatore generale in area B1;
  Considerato   che   dalle   norme  di  attuazione  dello  strumento
urbanistico si ricava che nelle zone B1 e' possibile la demolizione e
la ricostruzione di tutti i manufatti esistenti;
  Considerata   la  necessita'  di  salvaguardare  come  elemento  di
identita'  quel  tessuto urbano che tiene in vita i vecchi lastricati
di   Billiemi   e  numerosi  acciottolati,  sostanzialmente  omogeneo
nonostante i pesanti interventi verificatisi in anni recenti anche in
regime di abusivismo;
  Considerata   la   diffusa  sopravvivenza  di  elementi  decorativi
architettonici  peculiari  del  manufatto ottocentesco quali portali,
mensole,   ringhiere   che   e'   opportuno   mantenere,   anche   in
considerazione che nell'edilizia locale di tradizione ottocentesca si
collocano  alcune  caratteristiche peculiari anche per quanto attiene
le  coperture,  le  aperture  su strada, la limitata dimensione degli
affacci  su  strada,  i  balconi (supportati da mensole in ferro e in
ghisa) e la semplice partitura delle ringhiere;
  Viste le motivazioni, oltremodo congrue ed esaustive della proposta
di   vincolo  che  descrive  la  perimetrazione  urbana  identificata
cartograficamente    nella    planimetria    (scala    1:2.000)    di
identificazione  dei  comparti  e piu' precisamente: partendo a nord,
dall'incrocio  di  via  Calandrino  con  la  via Oldani, e seguitando
idealmente  in  senso  orario  include  le vie Calandrino, Lavoranti,
delle   Croci,  dell'Avvenire,  Principe  di  Castelnuovo,  Siracusa,
Giannola  magistrato,  Podere  Reale,  Provenzales, Principe Umberto,
Nullo,   Ospedale,   Bagliesi,   Giacalone,   del   Giglio,  Tarollo,
Schiaffini,  Maggiore  Guida,  Zito,  Palazzolo, delle Rose, Martino,
Viola,  Mangiaracina,  Patti,  Maria  SS.  del  Ponte, Bixio, Grassi,
Bizet,  Cammarata,  Pellico,  Avezzana,  Dante,  Liberta',  Serretta,
Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani;
  Rilevato  che  la  imposizione  di un vincolo di paesaggio ai sensi
della  legge  n.  1497/39  non  determina  la  imposizione  di limiti
specifici,  ma  impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia
per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore
dei  beni  protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni
stesse  (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 17 maggio 1994, n. 197,
T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia -
Brescia,  21 novembre  1988,  n.  927  e  T.A.R. Campania - Napoli, V
sezione, 28 luglio 1992, n. 249) Appare necessario specificare che il
vincolo  attestandosi  su sistemi collinari di valenza paesaggistica,
aventi   peculiari   caratteristiche  morfologico-territoriali,  gia'
identificate  all'art.  1  della  legge  8 agosto  1985, n. 431, deve
salvaguardare   quel   contesto   ambientale  di  notevole  interesse
paesaggistico,  rispetto  a  costruzioni,  interventi o attivita' che
risultino    incompatibili    perche'    non    corrispondenti   alle
caratteristiche  originali dei materiali e delle tecniche costruttive
e alla cultura tradizionale dei luoghi;
  Vista   l'opposizione   avanzata   da   alcuni   partiti  politici,
associazioni  e  singoli  cittadini del comune di Partinico, ai sensi
dell'art.  3  della  legge  n.  1497/39,  datata  29 agosto 1998, qui
pervenuta il 1o settembre 1998, che lamenta:
    dalla lettura del verbale della riunione dell'8 aprile 1998 della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche  emerge  come  principale  necessita'  di opposizione del
vincolo  il  fatto  che nelle zone B1 e' possibile secondo le vigenti
norme di attuazione dell'attuale strumento urbanistico la demolizione
e ricostruzione di tutti i manufatti esistenti.
  A  tal  proposito va osservato che con delibera commissariale n. 63
del  23 maggio  1997  e'  stato  adottato  il  nuovo piano regolatore
generale e che da allora sono in vigore le norme di salvaguardia;
    per   effetto   delle  norme  di  salvaguardia  per  le  zone  B1
(appositamente perimetrate nelle tavole di piano) valgono le norme di
attuazione  che  consentono  mediante rilascio di singole concessioni
edilizie,  interventi  di  restauro, ristrutturazione edilizia, nuova
edificazione   nei  lotti  residui  con  una  densita'  edilizia  non
superiore  alla  media  della zona circostante, secondo modalita' che
garantiscono pienamente l'assetto urbanistico del comparto;
    si  ritiene, quindi, che la proposta di vincolo di cui alla legge
n.  1497/39  non sia strumento idoneo a raggiungere l'obiettivo della
salvaguardia, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente
delle  zone B1, mentre piu' idoneo appare a tale riguardo un piano di
recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che
traduce  la  politica  comunale  di  recupero del patrimonio edilizio
esistente,  cioe'  un'azione  che  si  collega  al  piano  regolatore
generale  e  pone  una particolare attenzione alla salvaguardia delle
zone B1.
  L'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali puo'
produrre  piuttosto  che  un  vincolo  una  normativa da inserire nel
regolamento  edilizio  comunale di salvaguardia del paesaggio urbano,
sulla  base  della  quale  disciplinare  gli  interventi edilizi e la
stessa perimetrazione del piano particolareggiato di recupero;
  Viste  le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo, prodotte
con la nota n. 784 del 18 settembre 1998;
  Ritenuto,  in  riferimento  all'osservazione  proposta  avverso  la
proposta  di vincolo per le zone B1 di Partinico, di dovere precisare
quanto  segue:  le prescrizioni per le zone B1 contenute nel P.R.G. e
adottate  come  norme  di salvaguardia sono vaghe e poco restrittive,
tali  da  non  poter  in  modo  esaustivo  e  risolutivo  tutelare il
patrimonio storico presente in tali zone.
  Infatti,   oltre  alla  mancata  opportunita'  a  demolire  vecchie
costruzioni,   non   ci   sono   parametri   normativi   che  possano
salvaguardare  il  mantenimento ed il restauro del patrimonio storico
artistico esistente.
  Nella opposizione si parla di scelte risolutive per la salvaguardia
dell'edilizia  esistente,  da  adottare  attraverso l'applicazione di
quelle  regole  normative  dettate  dai  piani  di  recupero;  questa
opportunita'  di  operare  attraverso  i  P.P.R. e' ancora lontana da
immediata  applicazione  ed esecutivita' con conseguente immaginabile
refluenza  per  il  patrimonio artistico esistente. Quindi si ritiene
che,  se all'amministrazione comunale sta a cuore la salvaguardia dei
pregevoli  manufatti  storici  esistenti  non  dovra'  far  altro che
pregiarsi  di  utilizzare uno strumento risolutivo alle problematiche
della  conservazione  dei  beni  architettonici, quale puo' essere un
vincolo del tipo paesaggistico, in quanto questo risulta efficace per
la   determinazione   degli  indirizzi  progettuali  e  delle  scelte
sistemiche  dei  materiali,  dei colori, delle finiture e quant'altro
necessita  al  fine  di  un'adeguata  ristrutturazione o restauro del
meritorio patrimonio edilizio partinicese. Sottintendere la validita'
di  un vincolo paesaggistico significa voler disconoscere l'efficacia
degli strumenti di tutela esistenti.
  E'    evidente   l'importanza   di   ribadire   la   validita'   e,
conseguentemente  la  vigenza  del vincolo in tutta la sua globalita'
non  potendo  la  stessa  discernere  dalla interezza territoriale di
applicazione  dove sono percentualmente alte le emergenze storiche di
considerevole pregio;
  Per quanto sopra esposto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   fine  di  garantire  le  migliori  condizioni  di  tutela,  e'
dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  1,  nn.  3  e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come
bellezza   di   insieme  e  panoramica,  la  zona  B1  di  Partinico,
interamente  inglobata  nel perimetro urbano del comune di Partinico,
meglio  descritta  negli  allegati  (nn.  1,  2,  3  e  4) al verbale
dell'8 aprile  1998 della commissione provinciale per la tutela delle
bellezze naturali e panoramiche di Palermo, all'interno del perimetro
visualizzato  nella  "planimetria  con  individuazione  dei comparti"
(All. 1),  che  ricalca  peraltro il perimetro individuato dal P.R.G.
della  zona  B1  di  Partinico,  documenti ai quali si rimanda, quali
parti integranti e sostanziali del presente decreto, secondo i limiti
descritti in premessa, per le motivazioni riportate nel verbale delle
sedute dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.